L’autonomia della magistratura e il modello 45

L’autonomia della magistratura e il modello 45

La  Separazione o divisione dei poteri, principio fondamentale dello stato di diritto e della democrazia liberale, ha origini antiche.

I filosofi della Grecia classica intuirono che bisognava evitare il pericolo del ‘governo puro’ dove tutto il potere era concentrato in un unico soggetto, scegliendo un ‘governo misto’ composto da istituzioni con responsabilità differenziate.

Ancor di più Platone, ne ‘La Repubblica‘, uno dei suoi  dialoghi più studiati, discuteva di indipendenza dei giudici dal potere politico.

Anche nella ‘Politica‘ di Aristotele  si legge di una forma di governo misto con una distinzione dei tre momenti  fondamentali dell’attività dello stato: deliberativo, esecutivo e giudiziario.

Nel 1690, il filosofo e medico inglese Jhon Locke fu il primo ad attribuire funzioni diverse ad organi dello stato differenti, compito del monarca era  quello di .eseguire le leggi emanate dal parlamento e di amministrare la giustizia.

‘…Una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica…’, sulla base di questo costrutto il giurista, storico e filosofo francese Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, meglio noto solamente come Montesquieu, a metà del diciottesimo secolo, individua e separa le tre funzioni dello stato: legislativa, esecutiva e giudiziaria. Montesquieu ha descritto, nel suo noto “Spirito delle Leggi“, uno Stato in cui ai nobili ed ai rappresentanti del popolo era affidato il potere di fare le leggi, il monarca era titolare del potere esecutivo poiché per ciò era necessaria un’azione immediata ed “…è meglio uno che parecchi…” , infine, mettendo in risalto la neutralità del potere giudiziario, questo era appannaggio di un gruppo di giudici nominati pro tempore tra i cittadini. Il compito del potere giudiziario era quello di riprodurre esattamente ciò che era stato disposto dalla legge, doveva essere “la bouche de la lois“… la bocca della legge.

La storia ci racconta che Napoleone, durante il suo impero, assunse la concentrazione di tutti  i poteri costituzionali, ed alla fine del suo regno, nel diciannovesimo secolo, le carte costituzionali si rifondarono sulla separazione dei tre poteri. Questo non ha però impedito la degenerazione politica in regimi autoritari nei primi anni del ventesimo secolo.

Dopo le due guerre, il primo gennaio del 1948 entra in vigore la Costituzione Italiana. Essa contiene una netta separazione dei poteri e pur tuttavia  accade che  oggi esiste una contestazione, tutt’altro che latente, riguardo  la delega costante del Parlamento, titolare del potere legislativo, in favore del Governo, deputato al potere esecutivo.

Ed è in questo clima politico e sociale che si è innescata una ulteriore protesta  relativa alla esecuzione del potere giudiziario da parte della Magistratura.

Il DM del 30 settembre 1989 ha introdotto, nell’iter relativo alla notizia di reato già disciplinata nel titolo II del libro V del codice di procedura penale,  il “modello 45”.

Si tratta di un registro che si accomuna ad altri modelli come il 21, sul quale si annotano notizie di reato di cui si conosce anche il reo, oppure il modello 44 quando il reato è attribuito ad ignoti. Il modello o registro 45 invece è destinato a contenere la registrazione di quegli atti “privi di rilevanza penale”, come ha precisato la circolare del Ministero della Giustizia del 20 luglio del 1990.

L’obbligo della iscrizione della notizia di reato su questi registri è in capo al Pubblico Ministero o Procuratore della repubblica, come disposto dall’art. 335 del cpp. Spetta a lui decidere ed è solo sua la discrezionalità di valutare se, nella “notitia criminis”, si configura una ipotesi di reato e se la denuncia esposto, da parte anche di privati cittadini oppure  trasmessa dalla polizia giudiziaria, debba essere inviata al giudice delle indagini preliminari e quindi avviare un processo.

Appare evidente che se il Pubblico Ministero Procuratore della Repubblica non ritiene che un fatto portato alla sua conoscenza non abbia prima le caratteristiche di notizia di reato e poi non contenga alcun elemento probante, quella comunicazione viene iscritta al registro modello 45 che comunque non viene inviata al G.I.P.. per l’archiviazione ma direttamente all’archivio del P.M.

 Di fatto un solo magistrato il P.M. decide in totale autonomia di non dare rilievo ad un fatto segnalato finanche da organi della polizia giudiziaria e deposita nel suo archivio d’ufficio.

Questo è il vulnus della questione, alimentata anche dalle  polemiche relative alle commistioni di politici e magistrati che pregiudicano quella separazione dei poteri e quella autonomia della magistratura che è un perno centrale della democrazia antica e moderna.

E’ questo un momento storico e sociale in cui è vivo più che mai il fermento del popolo che ritiene in pericolo i diritti sanciti dalla Costituzione, così duramente conquistati dagli italiani, anche a costo della loro vita, sacrificata nell’interesse collettivo delle generazioni future.

 Carlo Ceresoli

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