Definizione e sicurezza di un prodotto cosmetico

Definizione e sicurezza di un prodotto cosmetico

La storia insegna che i cosmetici hanno da sempre fatto parte dell’essere umano: basti pensare agli antichi Egizi che utilizzavano gli oli essenziali durante le cerimonie religiose, essi furono tra i primi popoli a sviluppare un ampio assortimento di prodotti cosmetici. In seguito anche gli antichi Romani, furono, invece, tra i primi a formulare emulsioni: merito di Galeno, antico medico romano, che formulò la prima crema della storia: una emulsione A/O che conteneva una parte acquosa ed una parte oleosa.

La cosmetologia, che è una vera e propria scienza, si è evoluta nel tempo, attraverso le varie epoche storiche dell’uomo.

Oggi, è ben risaputo, che i prodotti cosmetici non presentano proprietà curative delle malattie umane, per cui, non mirano alla risoluzione eziologica o sintomatica della patologia.

Il cosmetico, a differenza del farmaco, è un prodotto, che si applica sulla cute sana e integra.

Alla fine del 2009, per favorire una maggiore chiarezza, è stata approvata, da parte del Parlamento e del Consiglio europeo, il nuovo Regolamento 1223/2009 sui cosmetici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 dicembre 2009, questo Regolamento, ha sostituito completamente la Direttiva 76/768/CEE e suoi emendamenti. L’articolo 2 del REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO indica che:

Per “prodotto cosmetico” si intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata un prodotto cosmetico. Per cui, per Legge il cosmetico deve:

  • DETERGERE,
  • PULIRE,
  • PROFUMARE,
  • DEODORARE,
  • PROTEGGERE,
  • DECORARE,
  • MANTENERE IN BUONE CONDIZIONI LE SUPERFICI ESTERNE DEL CORPO UMANO.

Da ciò si deduce quanto i cosmetici siano indispensabili per la cura della pelle, per l’igiene personale e per l’abbellimento proprio della persona.

Mediamente, una persona al giorno, utilizza all’incirca dieci cosmetici, basti pensare alle creme, alle emulsioni, alle lozioni, ai gel, agli oli per la pelle ed alle maschere di bellezza che applichiamo, o ancora, ai prodotti per l’igiene dei denti e della bocca che utilizziamo quotidianamente uniti ai prodotti per l’igiene intima esterna ed ai prodotti solari.

LA SICUREZZA DI UN PRODOTTO COSMETICO

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute pubblica. Gli ingredienti utilizzati nei cosmetici sono materie prime cosmetiche e, come tali, rientrano nei vari allegati(I,II,III,IV,V) alla Legge 11.10.1986 n.713. Per legge tutti i cosmetici, presenti in commercio, compresi i campioni gratuiti, DEVONO ESSERE SICURI.

La Persona Responsabile, che intende immettere in commercio un prodotto cosmetico, è tenuta a far redigere il PIF, a farlo aggiornare per tutta la durata di vita del prodotto, ed a conservarlo, a disposizione delle autorità competenti, per dieci anni, dopo la data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

CHE COS’E’ IL PIF ?

IL PIF (PRODUCT INFORMATION FILE) è il dossier del PRODOTTO COSMETICO, che racchiude tutte le informazioni necessarie per garantire la SICUREZZA del prodotto cosmetico, prima della sua immissione in commercio.

Viene redatto accuratamente da: un VALUTATORE DELLA SICUREZZA che possiede le competenze e le conoscenze scientifiche necessarie per poter svolgere questo importante compito. All’interno del PIF sono riportate tutte le informazioni necessarie che servono a stabilire la qualità, la sicurezza e l’efficacia del prodotto.

Il PIF comprende:

  • La descrizione del prodotto che permetta di correlare in modo univoco la documentazione al prodotto;
  • La relazione sulla sicurezza del prodotto (parte A e parte B);
  • La descrizione del metodo di fabbricazione e dichiarazione dell’osservanza delle GMP;
  • Le eventuali prove di efficacia degli effetti rivendicati dal prodotto;
  • I dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi.

Per cui, ogni prodotto cosmetico immesso in commercio è SICURO ed è accuratamente VALIDATO da esperti del settore che hanno precedentemente svolto analisi riguardanti il metodo di fabbricazione e considerato il profilo tossicologico degli ingredienti, la struttura chimica e il livello di esposizione.

L’articolo 10 del REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, inoltre, raccoglie tutte le indicazioni di legge relative alla produzione e all’immissione in commercio dei prodotti cosmetici ed è valida in tutti i paesi dell’Unione Europea. E’ stato pubblicato il 30 Novembre 2009 ma è entrato di  in vigore l’11 Luglio 2013.

Quindi, è ben noto ed occorre tener presente che: qualsiasi cosmetico che ritroviamo in commercio può e deve ritenersi SICURO per la salute umana, se utilizzato in condizione d’uso normale e ragionevolmente prevedibile.

Se, in seguito all’utilizzo di un cosmetico, si verificano effetti indesiderati di natura irritativo-allergica, bisogna saper distinguere la propria reazione soggettiva, come ad esempio: un’ intolleranza oppure una cute sensibile, da quella, che invece è una reazione collettiva, data ad esempio: dall’interazione del prodotto cosmetico con l’ambiente esterno.

Ad oggi non esiste una prevalenza nota di allergia da contatto dovuta ai cosmetici e la Cosmetovigilanza ossia: l’insieme delle attività per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di effetti indesiderabili attribuibili all’uso di un cosmetico, ha lo scopo di facilitare la sorveglianza post-marketing e garantire la tutela della salute dei cittadini.

Fonti:

Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=149&area=cosmetici&menu=vigilanza)

www.cosmeticaitalia.it

Farmacista & Cosmetologa: Dottoressa Alessandra Apone

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https://pharmamiamo-it.webnode.it/
email: pharmamiamo@gmail.com

 

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